Ordinanza Piemonte: Cirio ha firmato il nuovo decreto valido dal 15 giugno

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Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio ha firmato nel pomeriggio di sabato 13 giugno 2020 la nuova ordinanza valida dal 15 giugno al 14 luglio 2020 contenente le nuove aperture e le norme per la cosiddetta Fase 3 dell’emergenza Coronavirus in Italia.

 

La nuova ordinanza è stata emanata a seguito della firma da parte del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte del nuovo Dpcm 11 giugno 2020 che autorizza la ripresa di ulteriori attività. Il nuovo decreto revoca e sostituisce il precedente n. 66 del 5 giugno 2020 che mantiene efficacia fino al 14 giugno 2020 compreso.

 

Da lunedì riaprono in Piemonte: teatri, cinema, sale concerti, spettacoli (anche all’aperto), centri benessere e centri termali, circoli culturali e centri sociali, sale gioco. Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche, in linea con quanto previsto dal decreto nazionale, è consentito solo in forma statica.

 

Sono consentite le attività ludiche, ricreative ed educative per i bambini e ragazzi da 0 a 17 anni, in strutture chiuse o all’aria aperta e con l’ausilio di operatori, nel rispetto dei protocolli di sicurezza. Le visite nelle RSA, in linea con il Decreto nazionale dell’11 giugno, sono limitate ai casi previsti dalle direzioni sanitarie delle strutture, adottando le misure di prevenzione e sicurezza previste dal Dpcm.

 

La nuova ordinanza firmata oggi e valida da lunedì 15 giugno 2020 contiene le seguenti disposizioni:

 

  • i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;
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  • è fatto obbligo sull’intero territorio regionale a tutti i cittadini di utilizzare idonee protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, in tutte le aree pertinenziali al chiuso e all’aperto dei centri commerciali e delle grandi superfici di vendita, come descritte dall’articolo 9 della legge n. 114/98 (quali, a mero titolo di esemplificazione, parcheggi, giardini, aree gioco, piazzali antistanti gli ingressi) ed in tutti i luoghi e le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza, fatto salvo per i bambini di età inferiore a sei anni, per i soggetti con forme di disabilità o con patologie non compatibili con l’uso continuativo dei dispositivi di protezione individuale;
  •  

  • possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche autoprodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso; l’utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico, l’igiene costante e accurata della mani) che restano invariate e prioritarie;
  •  

  • è vietata ogni forma di assembramento in luoghi pubblici o privati
  •  

  • l’accesso agli Uffici Giudiziari fino a cessazione dell’emergenza è consentito, previa rilevazione della temperatura corporea, nel rispetto di quanto disposto al
    precedente punto 2), con l’obbligo per chiunque di indossare protezioni delle vie
    respiratorie dal momento dell’ingresso e fino all’uscita;
  •  

  • sono rigorosamente applicate sul territorio regionale le misure di informazione e
    prevenzione contenute nell’articolo 3 e nell’allegato 16 del D.P.C.M. del 11 giugno
    2020;
  •  

  • l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è autorizzato nel rispetto dell’articolo 1, comma 1, lettera b, e dell’allegato 8 del D.P.C.M. del 11 giugno 2020;
  •  

  • l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle disposizioni regolamentari deliberate dalla Giunta della Regione Piemonte, è autorizzato ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere c e q, del D.P.C.M. del 11 giugno 2020 e nel rigoroso rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’allegato 8 del
    medesimo D.P.C.M.;
  •  

  • l’attività sportiva o motoria all’aperto è autorizzata nel rispetto dell’articolo 1, comma 1, lettera d, nonché dell’allegato 8 del D.P.C.M. del 11 giugno 2020;
  •  

  • l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, nel rispetto dell’articolo 1, comma 1, lettera c, nonché dell’articolo 1, comma 1, lettera f, del D.P.C.M. del 11 giugno 2020 e delle schede tecniche “Piscine” e “Palestre” contenute nelle “Linee guida per la riapertura delle
    Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegate sub 1 al presente provvedimento;
  •  

  • le attività dei comprensori sciistici possono essere svolte nel rispetto dell’articolo 1, comma 1, lettera h, e dell’allegato 10 del D.P.C.M. del 11 giugno 2020 e della scheda tecnica “Impianti a fune” allegata sub 2 al presente provvedimento;
  •  

  • lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, nel rispetto dell’articolo 1, comma 1, lettera i, del D.P.C.M. del 11 giugno 2020;
  •  

  • le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite nel rispetto dell’articolo 1, comma 1, lettera l, del D.P.C.M. del 11 giugno 2020 e della scheda tecnica “Sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegate sub 1 al presente provvedimento;
  •  

  • gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto sono svolti nel rispetto dell’articolo 1, comma 1, lettera m, del D.P.C.M. del 11 giugno 2020 e della scheda tecnica “Cinema e spettacoli dal vivo” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegate sub 1 al presente provvedimento;
  •  

  • l’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro nel rispetto dell’articolo 1, comma 1, lettera n, del D.P.C.M. del 11 giugno 2020;
  •  

  • le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni nel rispetto dell’articolo 1, comma 1, lettera o, e degli allegati da 1 a 7 del D.P.C.M. del 11 giugno 2020;
  •  

  • il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è assicurato nel rispetto dell’articolo 1, comma 1, lettera p, del D.P.C.M. del 11 giugno 2020 e della scheda tecnica “Musei, archivi e biblioteche” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegate sub 1 al presente provvedimento;
  •  

  • le attività di centri benessere, di centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza che sono erogate nel rispetto della vigente normativa), di centri culturali e di centri sociali sono consentite nel rispetto dell’articolo 1, comma 1, lettera z, del D.P.C.M. del 11 giugno 2020 e delle schede tecniche “Strutture termali e centri benessere” e “Circoli culturali e ricreativi” contenute nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegate sub 1 al presente provvedimento;
  •  

  • è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei prontosoccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto nel rispetto dell’articolo 1, comma 1, lettera aa, del D.P.C.M. del 11 giugno 2020;
  •  

  • l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione nel rispetto dell’articolo 1, comma 1, lettera bb, del D.P.C.M. del 11 giugno 2020;
  •  

  • le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in
    modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del
    tempo necessario all’acquisto dei beni, nel rispetto dell’articolo 1, comma 1, lettera dd, e dell’allegato 11 del D.P.C.M. del 11 giugno 2020 e delle schede tecniche “Commercio al dettaglio” e “Commercio al dettaglio su aree pubbliche” contenute nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegate sub 1 al presente provvedimento;
  •  

  • le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie,
    pasticcerie) e le attività di catering continuativo su base contrattuale sono consentite nel rispetto dell’articolo 1, comma 1, lettera ee, del D.P.C.M. del 11
    giugno 2020 e della scheda tecnica “Ristorazione” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegate sub 1 al presente provvedimento;
  •  

  • la ristorazione con consegna a domicilio è consentita nel rispetto dell’articolo 1, comma 1, lettera ee, del D.P.C.M. del 11 giugno 2020;
  •  

  • le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite nel rispetto dell’articolo 1, comma 1, lettera gg, del D.P.C.M. del 11 giugno 2020 e della scheda tecnica “Servizi alla persona” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegate sub 1 al presente provvedimento; resta fermo lo svolgimento delle attività inerenti ai servizi alla persona già consentite sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020;

     

  • i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi sono consentiti nel rispetto dell’articolo 1, comma 1, lettera gg, del D.P.C.M. del 11 giugno 2020;
  •  

  • le attività degli stabilimenti balneari sono esercitate nel rispetto dell’articolo 1, comma 1, lettera mm, del D.P.C.M. del 11 giugno 2020 e della scheda tecnica “Attività turistiche (stabilimenti balneari e spiagge)” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegate sub 1 al presente provvedimento;
  •  

  • le attività delle strutture ricettive sono esercitate nel rispetto dell’articolo 1, comma 1, lettera nn, del D.P.C.M. del 11 giugno 2020 e della scheda tecnica “Attività ricettive” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegate sub 1 al presente provvedimento;
  •  

  • è consentito ai soggetti pubblici e privati svolgere, ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33:
    – l’attività di formazione professionale con la possibilità di realizzare in presenza la parte pratica prevista dal percorso formativo, sia per le attività svolte in laboratorio con l’utilizzo di macchinari, attrezzature o strumenti sia in spazi aperti, e gli stage che riguardino attività economiche che non siano sospese,
    – l’attività formativa in presenza e gli esami finali che prevedono prove teorico-pratiche di verifica degli apprendimenti, che non possono essere svolte a distanza perché richiedono l’utilizzo di macchinari, attrezzature, strumenti, o per la specificità del profilo professionale, per la cui valutazione si richiedono prove di simulazione lavorativeprofessionali,
    – i servizi al lavoro da realizzare in presenza a condizione che tali attività, previa rigorosa valutazione, non siano utilmente realizzabili a distanza,
    – i servizi di orientamento alle scelte e alle professioni per adolescenti e giovani erogati in modalità individuale e in presenza, a condizione che tali attività, previa rigorosa valutazione, non siano utilmente realizzabili a distanza, nel rigoroso rispetto di quanto previsto dalla scheda tecnica “Formazione professionale” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegate sub 1 al presente provvedimento;
  •  

  • è consentita, ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020,
    n. 33:
    – la apertura delle attività di spettacolo viaggiante con singole installazioni,
    – la apertura delle attività di spettacolo viaggiante con installazioni plurime e di luna park, previa ordinanza del Sindaco competente che ne disciplini le modalità di esercizio, nel rigoroso rispetto di quanto previsto dalla scheda tecnica “Parchi
    tematici e di divertimento” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle
    Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegate sub 1 al presente
    provvedimento;

 
Il testo completo della nuova ordinanza della Regione Piemonte è disponibile qui.

Pubblicato il 13 Giugno 2020

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